martedì 31 dicembre 2013

Modalità di pagamento dell'affitto. Obbligo di pagamento tramite mezzi tracciabili : Bonifico , assegno o tramite carte di pagamento.


La legge di stabilità ha introdotto un nuovo "balzello" o meglio un nuovo adempimento nel pagamento dei canoni di locazione , fino ad oggi il conduttore poteva corrispondere al locatore il denaro pattuito nel contratto in qualsiasi forma prevista dallo stesso e quindi anche tramite contanti ( purchè non superasse i 1.000 € ) , dal 01/01/2014 questo non sarà più possibile.


L'art.50 della Legge 147/13( Legge di stabilità 2014, Testo completo della legge qui) recita testualmente :
In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.”

Quindi i pochi inquilini che provvedevano al pagamento tramite contanti dovranno organizzarsi in maniera diversa , per chi , non avendo ancora un conto corrente , non voglia sobbarcarsi le spese di apertura di un conto ha comunque delle alternative :
  • Pagare con assegno circolare intestato al proprietario ( da richiedere in qualsiasi banca )  dietro il versamento del corrispettivo in contanti , quasi sempre senza alcuna commissione.
  • Effettuare un bonifico per cassa dietro il versamento del corrispettivo in contanti.
  • Aprire una carta prepagata evoluta ( ovvero che consente di effettuare bonifici come ad esempio Superflash di Intesa San Paolo o Genius di Unicredit ) debitamente caricata ed effettuare un bonifico al proprietario.
La norma è nata con il chiaro intento di controllare in maniera più completa i flussi derivanti dalle attività locatorie e consentire un accertamento degli effettivi redditi di chi magari dichiara poco al fisco e poi si può permettere un affitto di una certa rilevanza pagandolo in contanti.
Infatti anche nel caso di utilizzo dei tre mezzi sopracitati , il conduttore verrà " censito " ( raccolta dati anagrafici comprensivi del codice fiscale ) dalla banca  ed i suoi pagamenti rimarranno tracciati e potranno essere utilizzati successivamente dall'Agenzia delle entrate per eventuali accertamenti e controlli.
Chiaramente tutti coloro che affittano a nero continueranno a farlo e questa norma non andrà ad impattarli in alcun modo.
Vengono compresi dalla normativa tutti i contratti relativi ad unità abitative quindi sia il Contratto 4+4 , il contratto transitorio , la locazione concordata ed anche Il contratto di locazione turistica quest'ultimo in tutti i casi anche in quelli per i quali non è obbligatoria la registrazione.
Mi chiedo che precauzioni dovranno tenere i proprietari che vorranno affittare (magari a stranieri) a settimane o pochi giorni il loro appartamento non potendo ricevere i contanti come corrispettivo?? (Vedi qui una valida soluzione)
Le sanzioni per il mancato rispetto della norma possono portare ad una pena pecuniaria sull'importo trasferito dall' 1 al 40%  ( Legge antiriciclaggio 231/2007) con il minimo udite bene di € 3.000.
Insomma dal 2014 avanti con bonifici , assegni e carte...........sarà un preludio alla fine del contante???


AGGIORNAMENTO : LA NORMATIVA E' VARIATA IN VIA INTERPRETATIVA ( VEDI QUI ).

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